La Corte di Cassazione con la sentenza del 14 marzo 2022, n. 8113 ha chiarito che l’estinzione della procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., non deriva da qualunque inadempimento relativo alla pubblicità delle vendite forzate. Infatti, soltanto la omessa o tardiva pubblicazione sul portale dedicato, ad opera dei creditori, espressamente incaricati a tal scopo dal giudice, può comportare l’estinzione della procedura esecutiva.
La Suprema Corte sancisce i presupposti necessari all’estinzione della procedura esecutiva
Secondo la Corte occorre che:
“1) il termine per la pubblicazione sul portale sia stato determinato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato in un provvedimento esplicito o, in mancanza, che lo stesso sia implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, cod. proc. civ. al periodo di «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte»;
2) il predetto termine sia spirato invano;
3) l’omessa pubblicazione sia dovuta all’inerzia (o all’inadempimento) del creditore.“
La vicenda trae origine da un pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Marsala ove il giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita senza incanto dell’immobile e ordinato la prescritta pubblicità richiesta per le aste giudiziarie dall’art. 490 c.p.c.
Il custode giudiziario, nel rispetto dei termini di legge, provvedeva alle formalità di rito, tra cui la pubblicità della vendita sul portale dedicato alle vendite giudiziarie.
Il debitore esecutato chiedeva l’estinzione dell’esecuzione motivando: “che l’avviso di vendita era stato dato e sottoscritto dal custode giudiziario – anziché dal cancelliere, come invece prescritto dall’art. 570 cod. proc. civ. – e che alla pubblicazione aveva provveduto lo stesso custode, sicché doveva ritenersi giuridicamente inesistente la pubblicazione e, dunque, omessa per causa imputabile ai creditori, già individuati dall’ordinanza come unici soggetti legittimati alla pubblicazione; in secondo luogo, rilevavano che l’elaborato peritale non era stato pubblicato, e affermavano che anche tale omissione aveva determinato l’estinzione ex lege della procedura. “
L’istanza veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione, così come in sede di reclamo e di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione aderendo all’ipotesi per cui “l’art. 631 bis c.p.c. può operare solo nei casi in cui il giudice dell’esecuzione abbia previsto espressamente che la pubblicazione della notizia della vendita debba essere curata direttamente dal creditore” e affermando che la mancata pubblicazione dell’elaborato peritale non inficia la pubblicità della vendita, ha rigettato il ricorso con la sentenza n. 8114/2022.