Le aste giudiziarie consentono di acquistare un immobile a un prezzo vantaggioso.
Si tratta di immobili pignorati da un creditore per recuperare il proprio credito e che vengono venduti tramite una asta. Il bene viene, quindi, aggiudicato a colui che effettua l’offerta più alta.
Il debitore può partecipare all’asta?
No, l’attuale normativa non consente al debitore di ri-acquistare il bene di cui è proprietario all’asta presentando una offerta.
Se il debitore esecutato vuole evitare che l’immobile venga venduto ha a disposizione alcuni strumenti messi a disposizione dalla legge.
I parenti del debitore esecutato possono presentare una offerta per l’immobile in asta
Nessuna norma vieta ai parenti del debitore di partecipare all’asta per acquistare il bene espropriato. Ovviamente, questo non deve scaturire da un accordo con il debitore.
Anche il coniuge del debitore è ammesso a partecipare alla vendita giudiziaria dell’immobile.
Se il debitore esecutato e il coniuge, entrambi comproprietari, sono in comunione legale, l’immobile deve essere pignorato per intero sebbene i creditori potranno soddisfarsi solo sulla metà del ricavato. In caso di aggiudicazione, l’effetto traslativo si produce solo sulla quota di cui non è proprietario.
Ad esclusione del debitore, chiunque può partecipare alla vendita
La conclusione di quanto appena detto è che chiunque, tranne il debitore, può presentare una offerta per il bene pignorato che va in vendita.
Per le nuove aste telematiche, sotto l’aspetto di chi è ammesso a partecipare, valgono le stesse regole delle aste, con incanto e senza incanto, che si svolgevano fisicamente con domanda di partecipazione e offerta cartacea. L’unica differenza è la modalità con cui si deve presentare l’offerta e la documentazione richiesta.